Statuto. Erogazione dei servizi e forme associative. Sezione ITITOLO III (organizzazione del Comune)
CAPO I (erogazione dei servizi e forme associative)
SEZIONE I (principi generali)
ART. 67 (erogazione dei servizi)
1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l’esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza. 2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla Iegge e dallo statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, finanziari, economici, documentati da relazioni di funzionari o di esperti, così come stabilito dal regolamento. 3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l’affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.
ART. 68 (convenzioni, consorzi, accordi di programma)
1. Il Comune promuove e favorisce la stipulazione di convenzioni o di accordi di programma e la costituzione o la partecipazione a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.
ART. 69 (controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie o sugli accordi di programma)
1. Il sindaco o chi è da lui delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi, nonchè nel collegio cui compete la vigilanza sull’esecuzione degli accordi di programma, riferisce annualmente in occasione dell’esame del conto consuntivo, sull’andamento dei consorzi o delle società o degli accordi di programma cui il Comune partecipa.
ART. 70 (controllo di qualità)
1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, favorendo l’attivazione dei circoli di qualità del personale dipendente e anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate. | |
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