Statuto. ControlliTITOLO III (organizzazione del Comune)
CAPO III (controlli)
ART. 86 (controllo della gestione)
1. Il controllo della gestione è esercitato, in collegamento con il collegio dei revisori dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati, dai soggetti e secondo le modalità previste dal regolamento. 2. Il regolamento disciplina altresì le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei revisori, nonchè le cause di decadenza e di revoca per inadempienza degli stessi.
ART. 87 (funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti)
1. La legge e il regolamento di contabilità disciplinano funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti.
ART. 88 (trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo o ai capigruppo consiliari)
1. ll segretario comunale è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo, ai capigruppo consiliari, al prefetto, nei casi previsti dalla legge. 2. Il vice segretario comunale è responsabile solo quando il segretario è assente, impedito o vacante. | |
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