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Matrimonio

I cittadini, italiani o stranieri, che hanno deciso di sposarsi con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio nel proprio Comune di residenza, se è il medesimo, o in uno dei due, se diverso.


Nel caso entrambi i futuri sposi siano cittadini italiani residenti all’estero, la pubblicazione di matrimonio va richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero. Se, invece, uno dei due futuri sposi, italiano, è residente all’estero e l’altro, sempre italiano, è residente in Italia, la pubblicazione può essere richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero, oppure al Comune italiano.


La pubblicazione di matrimonio richiede due fasi:


FASE ISTRUTTORIA


Gli sposi, o uno solo di loro, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento.
La comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi può avvenire utilizzando il modello a disposizione dell’Ufficio Stato Civile. Il modello deve essere compilato con i dati di entrambi gli sposi e consegnato all'ufficio Stato Civile, il quale provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Acquisiti i documenti necessari, gli sposi prenderanno contatti con l’Ufficio Stato Civile per concordare la data delle pubblicazioni matrimoniali.


PUBBLICAZIONE


Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile e in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. Al momento della pubblicazione, gli sposi dovranno comunicare la scelta del regime patrimoniale dei beni.

 

ALLEGATI DA PRESENTARE


Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati. Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.
• MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto acattolico.
• DONNA DIVORZIATA: ai sensi dell’art. 89 del c.c., la donna divorziata si può risposare solamente dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla data dello scioglimento, della nullità, o della cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo dispensa richiesta al Tribunale Civile. Sono comunque esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base
all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
• SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
• SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
• SPOSI STRANIERI: gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (nulla-osta). Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia. Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui sopra, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:
‐una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
‐i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.


Spese del richiedente


Per l'atto di pubblicazione è necessaria una marca da bollo da 16,00 €, se gli sposi hanno la residenza nello stesso Comune. In caso contrario, due marche da 16,00 €.


Note


L’atto di pubblicazione di matrimonio deve essere pubblicato nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi e rimane esposto per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo il 180° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Trascorsi i 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato, la procedura di richiesta di pubblicazione deve essere ripetuta.
In caso di matrimonio religioso, gli sposi, dopo il 4° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione, devono ritirare, all'ufficio Stato Civile, il certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al ministro di culto che celebrerà il matrimonio.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.


MATRIMONIO CON RITO RELIGIOSO E MATRIMONIO CONCORDATARIO


Descrizione
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.


Trascrizione
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'Ufficio Stato Civile del Comune. Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.


MATRIMONIO CON RITO CIVILE


Descrizione
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione il giorno stabilito al momento della richiesta della pubblicazione, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio Stato Civile prima della data di celebrazione del matrimonio.
La data e l'orario vanno concordati, in anticipo, con l'ufficio Stato Civile.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di affissione delle pubblicazioni. Trascorsi i 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato, la procedura di richiesta di pubblicazione deve essere ripetuta.

Via S. Bernardino, 19


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