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Separazioni consensuali e divorzi dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.


Modalità


La richiesta può essere presentata presso:
• il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.


Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.


Procedimento


Fase istruttoria
I coniugi devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario compilare il modulo di richiesta avvio del procedimento, allegando copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e
le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati. In tale data i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00.


Redazione dell'accordo


Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.


Conferma dell'accordo


Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.


Costi


All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.


Normativa di riferimento


• Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
• D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
• D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

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