
Legge Regionale 27/06/1985 n. 61
Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. La manutenzione programmata degli impianti tecnologici è quella regolamentata da norme di legge, norme di buona tecnica o manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore.
2. Le misure di sicurezza, atte a consentire l’accesso alla copertura per il transito dell’operatore in sicurezza, fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce condizione ostativa all’inizio dei lavori. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai fini dell’agibilità dell’edificio.
4. Per le finalità del comma l, la Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al presente articolo e alle istruzioni tecniche contenute nel provvedimento di cui al comma 4.
6. Il presente articolo non si applica alle istanze di titolo abilitativo già presentate alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Giunta di cui al comma 4 e non sono subordinate all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.
Testo aggiornato come da comma 1 art. 1 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 , in precedenza l’articolo era stato aggiunto da art. 12, comma 1, legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
Provvedimenti Regionali
DGR n. 97 dell'31/01/2012 : Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
DGR n. 2274 dell'22/09/2009 : Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (art. 79 bis L.R. 61/85). Approvazione.
Normativa di riferimento
Materiale informativo in materia di sicurezza
Pubblicazione dell'ASL di Pavia
Azienda Ulss 15 Alta Padovana - Terza edizione del manuale operativo per chi lavora in altezza - Io non ci casco
Linee giuda ISPSEL - DPI anticaduta
Linee giuda ISPSEL - ponteggi
Esempi di progettazione di linee vita
Regione Veneto - Salvalavita -
- griglia valutativa