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Comune di Malo

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Varianti Urbanistiche Con procedura Sportello Unico per le Imprese

Principi normativi

Il D.P.R. 07/09/2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 06/08/2008 n.133", ha stabilito la nuova disciplina da adottarsi in materia di Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ed ha abrogato le previgenti disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 447/1998.

Il comma 1 dell'art. 8 prevede in particolare che: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della legge 07/08/1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380".

Al fine di agevolare l'azione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'attivita' di impresa, la Regione Veneto ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31/12/2012 n. 55 detta proprie specifiche procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

E' altresi' opportuno ricordare che con la procedura dello Sportello Unico non e' assentibile un progetto relativo ad attivita' abusiva, per cui non e' possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 160/2010 sono escluse dall'applicazione le procedure inerenti le attivita' commerciali di medie e grandi struttura di vendita soggette alla disciplina della LR 50/2012.

Interventi previsti dalla L.R. 55/2012

La LR 55/2012 ha previsto la suddivisione degli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie di interventi di edilizia produttiva:
- che non configurano variante;
- realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
- che configurano variante;

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attivita' produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attivita' ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti gia' approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attivita' produttive, ferme restando le quantita' volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
Il procedimento e' quello del rilascio del semplice titolo autorizzativo (permesso a costruire).

L'art 3 della legge regionale disciplina gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale ed in particolare:
- sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attivita' produttive in difformita' dallo strumento urbanistico purche' entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.
- nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attivita' da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.
- il parere del consiglio comunale di cui sopra deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
- il limite massimo di ampliamento di cui sopra puo' essere conseguito anche con piu' interventi purche' il limite di 1.500 mq. non sia complessivamente superato.
Questi interventi sono ammessi "in deroga allo strumento urbanistico" sono realizzabili con la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010, integrata da una deliberazione del consiglio comunale che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico. Ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale si prevede che la realizzazione degli interventi di cui sopra sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale:
- siano definiti le modalita' ed i criteri di intervento, con particolare riferimento alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti, ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.
- sia previsto il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilita', di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in piu' unita' immobiliari degli immobili destinati all'attivita' produttiva (a tali fini e' istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari).

L'art. 4 della legge regionale prevede l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010, integrato dalle seguenti disposizioni generali:
- Il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle altre normative di settore.
- Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresi', acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.
- La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilita' ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
- La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni.
- Dell'avvenuto deposito e' dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque puo' presentare osservazioni.
- Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione e' effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento. 
- La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Viene altresi' ricordato che la LR 55/2012 ha abrogato l'art. 48, comma 7 bis 2, della LR 11/2004, pertanto con la procedura dello Sportello Unico sono possibili varianti allo strumento urbanistico generale anche per localizzazioni di nuove attivita' produttive, laddove in precedenza cio' era possibile solo nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attivita' produttive esistenti.

L'art. 5 della LR 55/2012 prevede che anche la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale siano definiti le modalita' ed i criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

 

Sono sottoposti alla competenza del S.U.A.P. comunale i procedimenti autorizzatori in materia di: 
- attivita' industriali;
- attivita' agricole;
- attivita' commerciali e artigiane;
- attivita' turistiche e alberghiere;
- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- servizi di telecomunicazione.

Il S.U.A.P. comunale (responsabile del procedimento unico), ai sensi del D.P.R. 160/10 si pone come unico interlocutore nei confronti del richiedente. Le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono nel procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori "endoprocedimentali", comunque denominati dalle normative vigenti.
Il provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

L'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012 ha determinato il trasferimento delle specifiche competenze in materia di pianificazione urbanistica. Ne consegue pertanto che le funzioni relative all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attivita' produttive che fino a tale data erano esercitate dalla Regione sono trasferite all'Amministrazione Provinciale.

La partecipazione provinciale alla Conferenza di Servizi Decisoria e' preceduta dal parere espresso dal dirigente del settore competente in materia urbanistica (parere denominato Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica -V.T.P.U.). Il Dirigente responsabile della V.T.P.U. ha la facolta', ove lo ritenga opportuno per gli interventi di particolare rilevanza o complessita', di richiedere il parere del Comitato Tecnico Provinciale, costituito dalla Provincia in analogia a quanto previsto dalla LR 11/2004, art. 27.

Procedimento

La valutazione dei progetti seguira' le seguenti indicazioni:

- l'estensione dell'area interessata dal progetto non puo' eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;

- per quanto riguarda il rispetto degli standard urbanistici si fa riferimento agli standard prescritti dalle vigenti norme;

- deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;

- e' necessario convenzionare le opere di urbanizzazione e di mitigazione relative all'intervento ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012;

- per quanto riguarda l'occupazione di aree destinate a servizi, la procedura e' applicabile se non si va ad incidere sul dimensionamento del piano;

- e' necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attivita' produttiva;

per gli interventi nei centri storici e necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce, e prendendo in considerazione che:

- in linea di massima gli ampliamenti non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomeno realizzati in aderenza;

- non sono assentibili ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;

- non sono assentibili ampliamenti lesivi dell'integrita' ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc.;

- vanno rispettate le norme sulle distanze dalle strade e non e' possibile l'ampliamento verso il fronte da cui si origina il vincolo.

Progetti preliminari

L'art 8, comma 2, del DPR 160/2010 prevede che gli interessati possano chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere, con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

Il SUAP a seguito della richiesta di parere preliminare e sulla base delle risultanze dell'ufficio comunale, comunica al richiedente l'esito della verifica-preliminare. Se l'esito della verifica e' positivo, si ha l'attivazione del procedimento unico di cui all'art 7 del DP.R. n. 160/2010 con riduzione della meta' dei termini previsti.

Conferenza di servizi preliminare

Alla conferenza di servizi preliminare, partecipano il proprietario richiedente assistito dal proprio progettista, il Responsabile del SUAP comunale o suo delegato, il Sindaco o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche individuate dal procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze rilasciando pareri e atti istruttori "endoprocedimentali" secondo la normativa vigente.

In un elenco non esaustivo potranno partecipare alla seduta ad esempio:
- L'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Societa' VI.ABILITA' Spa, (interventi che interessano accessi o opere in fregio una strada provinciale);
- Societa' Veneto Strade interventi che interessano accessi o opere in fregio una strada regionale);
- Soprintendenza (in caso di vincolo ambientale, architettonico o archeologico - vedasi comunque la specifica disciplina osservata dal ministero in materia di conferenza dei servizi reperibile al seguente link - "approfondimenti");
- Azienda Sanitaria Locale (U.L.S.S. di riferimento);
- A.R.P.A.V.;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Genio Civile Regionale;
- Consorzio di Bonifica;
- Enti competenti ad esprimersi su vincoli eventualmente presenti (ad esempio Rete Ferroviaria Italiana, Aeroporto civile e militare, ANAS ecc...);

N.B.: Ove l'intervento progettuale comporti variante al PAT\PATI, l'invito all'Amministrazione Provinciale a partecipare ai lavori della della conferenza di servizi e' condizione necessaria ai fini della legittimita' del procedimento stesso.
Nell'ipotesi in cui la Provincia esprima il proprio assenso. La variante potra' essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente;
Nell'ipotesi in cui la Provincia esprima il proprio motivato dissenso, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;
In caso di assenso la Provincia puo' subordinare l'accoglimento a specifiche modifiche progettuali (art. 14-quater comma 1 legge n. 241/1990), recepite le quali la variante potra' quindi essere legittimamente approvata dal Consiglio Comunale competente.

Qualora il Comune sia dotato di PAT/PATI, e l'intervento, al contrario, sia in contrasto col solo PI, la procedura di variante urbanistica potra' concludersi anche senza la partecipazione dell'amministrazione provinciale.

Conferenza di servizi conclusiva

Il responsabile SUAP convochera', nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, la conferenza di servizi detta "decisoria", con la partecipazione delle medesime amministrazioni pubbliche ed enti gia' convocati in sede istruttoria, al fine di definire e si formalizzare la determinazione costituente la proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale si pronuncera' definitivamente (nei termini ex LR 55/2012), tenuto conto delle relative osservazioni, proposte ed opposizioni pervenute.

N.B.: Qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tali osservazioni dovra' essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.

Le Conferenze di servizi per gli interventi in variante al PI o al PAT/PATI si svolgono presso il Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Vicenza.

Documentazione da presentare

dotRelazione generale di accompagnamento contenete le seguenti informazioni:

-

Rapporto/conformita' con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTRC, PTCP, PAMOB, ecc.);

-

Rilevazione della mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva ex art. 8 del DPR 160/2010 nel territorio comunale;

-

Individuazione ed illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale;

-

Attestazione della legittimita' degli edifici esistenti oggetto di intervento;

-

Dimostrazione dell'impossibilita' ad attuare soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali;

-

Verifica della congruita', in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni per le urbanizzazioni secondarie;

-

Dimostrazione della dotazione minima di standards urbanistici prescritti dalle vigenti norme comunali di pianificazione;

-

Verifica di acquisire specifiche autorizzazioni ambientali (Soprintendenza, VIA, V.INC.A, AIA, Emissioni in atmosfera, Scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia ecc..)

dot Relazione tecnica illustrativa dettagliata sulle motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento richiesto con riferimento particolare alla descrizione del tipo di attivita' e il ciclo produttivo svolto dalla Ditta e alla modifica/incremento/variazione dei processi produttivi in atto o previsti, all'incremento del personale dipendente; inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche, descrizione dei vincoli territoriali esistenti;

dot Documentazione fotografica

dot Elaborati di progetto che illustrino lo stato di fatto del fabbricato con il relativo rilievo ai diversi piani, prospetti e sezioni, gli interventi di progetto con riferimento ai diversi piani, prospetti e sezioni, indicazione dettagliata delle demolizioni e ricostruzioni. L'elaborato dovra' comprendere tutte le aree limitrofe all'intervento stesso, gli edifici esistenti con le loro destinazioni d'uso, gli eventuali corsi d'acqua, le reti tecnologiche esistenti, il tutto a scala adeguata per la completa comprensione del progetto; Gli elaborati oltre ad essere dotati di legenda completa intellegibile dovranno altresi' comprendere:

-

piante a scala architettonica con indicate le destinazioni d'uso dei locali e la collocazione dei macchinari e delle lavorazioni (“layout", configurazione delle attivita' produttive) riguardante sia lo stato di fatto che quello di progetto;

-

planimetria completa di tutte le sistemazioni esterne (aree a verde, aree pavimentate, parcheggi, piazzali, percorsi, rampe disabili, parapetti, tipo e forma geometrica degli accessi), delle opere previste per garantire il corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventuali impatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualita' con altre funzioni, dell'indicazione dei flussi di traffico motorizzato, ciclabile e pedonale (schema della viabilita' di accesso e interna all'area) e di quant'altro necessario per una rappresentazione completa e puntuale del progetto;

-

retinatura grafica univoca per la localizzazione e tabella riassuntiva con tutti i parametri urbanistici dello stato di fatto e di progetto (Superficie fondiaria, Volume, Superficie coperta e Indice di copertura; Superficie Lorda di Pavimento, Superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed in particolare delle superfici a parcheggio distinto pubblico, privato, aree scoperte ed aree verdi con loro dimostrazione in planimetria dello stato di progetto);

-

stralcio del vigente PI / PAT e copia degli articoli delle NTO con i quali il progetto risulta in contrasto;

-

rendering a colori che illustri l'inserimento del progetto nel contesto ambientale esistente e le sue ricadute paesaggistiche;

-

in caso di intersezione con una strada provinciale: relazione con studio viabilistico sull'impatto del traffico generato dalle opere previste (aumento del numero di veicoli in ingresso/uscita). Se esistente, produrre copia dell'autorizzazione all'accesso carraio, ovvero tavola grafica contenente le caratteristiche dimensionali degli innesti stradali attuali e di progetto (art. 22 del Dlgs. 285/92);

dot Valutazione di Incidenza secondo quanto previsto dal D.P.R. 357/1997, redatta secondo le modalita' previste dalla D.G.R.V. n. 2299 del 19.12.2014. Qualora l'impianto ricada in prossimita' di un SIC o ZPS individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE, 79/409/CEE e 2009/147/CE il Responsabile dello Sportello Unico valutera' la necessita' della relazione di incidenza ambientale (V.INC.A) o della dichiarazione di “non necessita' della procedura ai sensi della DGR 2299 del 19.12.2014";

dotStudio di Valutazione di Compatibilita' idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009. La relazione verra' inviata prima dell'adozione della variante all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio;

dot Studio di impatto acustico redatto ai sensi della legge n. 447 del 26 Ottobre 1995;

dot Elaborati grafici di progetto accompagnati da apposita relazione tecnica che illustrino e dimostrino per le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggi il rispetto delle previsioni di cui all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ( BUR n. 100 del 08.12.2009);

dot Bozza della convenzione tra le parti (Comune e. privato) redatta in conformita' alle linee guida e criteri dettati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della LR 55/2012 sottoscritta unilateralmente dal proponente ai sensi dell'art. 11 della L.241/90;


N.B.: Ove l'impianto produttivo, in base alla vigente legislazione richieda la Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 10/1999 e s.m.i., sara' cura del Responsabile del Procedimento conseguire, antecedentemente all'indizione della conferenza di servizi, il parere favorevole della Commissione Regionale o Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 5 e 6 della suddetta legge.

N.B.: Ove l'impianto produttivo evidenzia lavorazioni che producano “emissioni in atmosfera" dovra' essere richiesta al Servizio Aria/Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, apposita autorizzazione.

N.B.: Ai sensi del D.Lgs 4/2008, All. 7, lett. B, sono soggetti a verifica di assoggettabilita', di competenza regionale, i parcheggi di uso pubblico con capacita' superiore a 500 posti auto.

Tempi

Ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, salvi i casi di sospensione del procedimento previsti dal medesimo articolo, qualora sia prevista la Valutazione di Impatto Ambientale.

Chi puo' fare richiesta

La domanda deve essere presentata da chi e' titolare di un diritto reale (proprieta', usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Documentazione da presentare

 EDILIZIA PRODUTTIVA - Istanza complessiva - Provvedimento unico Art. 8

La domanda va redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, compilato e trasmesso in modalita' telematica a mezzo del portale Regionale SUAPED.
Alla domanda, oltre a quanto sopra specificatamente indicato, deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento proposto e allo strumento urbanistico attuativo.

SI ricorda che la massima dimensione ammessa alla trasmissione e' pari a 30Mb.. Ove la dimensione complessiva superi il valore massimo si dovra' procedere all'invio mediante portale della sola istanza di provvedimento unico e all'invio a mezzo P.E.C. di quanto altro richiesto, avendo cura di controllare che le singole mail non superino anch'esse la dimensione massima di 30Mb.
Nella sezione "moduli e procedure" e' possibile visualizzare e scaricare la modulistica.

Modelli Istat
A far data dal 01/04/2014 e' stato adottata la modalita' di presentazione telematica. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina dedicata: http://malo.altovicentino.it/site/istat.html. Le istruzioni, sulla compilazione dei modelli, sono scaricabili al seguente indirizzo internet https://indata.istat.it/edilizia.

Modalita' di rilascio

L'approvazione della variante potra' essere conseguita qualora vi sia la convergenza tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa richiedente. Saranno pertanto valutati con attenzione gli effetti indotti sul territorio dall'approvazione della variante e la decisione conclusiva sara' quindi il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Le valutazioni compiute dall'Amministrazione comunale verranno espresse non solo nella motivazione che accompagna l'indizione della conferenza di servizi, ma altresi' chiaramente esplicitate nel provvedimento di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione della variante;
Tutto il procediemnto e' gestito con modlita' telematica, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.

Informazioni on line

E' possibile conoscere lo stato della singola pratica edilizia attraverso il proprio computer, consultando il sito: http://sportellounico.regione.veneto.it/index.php

Dove si presenta

 Sportello telematico SUAPED integrato, se le dimensioni dell'istanza lo richiedono, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)

La domanda per il permesso di costruire, completa di tutta la documentazione, viene ricevuta e protocollata al S.U.A.P., d cui successivamente viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

 

Costi

I costi del provvedimento conclusivo sono composti da diversi componenti quali:

il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate nel Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione (approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28/11/2007 e s.m.i.).
i diritti di segreteria, da versarsi anticipatamente alla presentazione, l'importo sara' passibile di eventuale conguaglio in rapporto alle casisitiche contenute nella deliberazione di C.C.n. 109 del 17/11/2015;
l'imposta di bollo pari a euro 16,00.

Il pagamento del contributo di costruzione potra' essere effettuato attraverso il proprio istituto di credito direttamente al Servizio Tesoreria del Comune di Malo (presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. - Filiali di Malo - Liston San Gaetano, 43 - Coordinate Bancarie: codice IBAN - IT86 E062 2512 1861 0000 0046 294) utilizzando uno dei seguenti modi:
- on line, mediante utilizzo della piattaforma homebanking fornita dal proprio istituto di credito;
- bonifico bancario
- bollettino di conto corrente postale


Rateizzazioni

Ove indicato nelle determinazioni di rilascio l'ammontare del contributo puo' essere rateizzato mediante deposito, prima della consegna del permesso, di fidejussione o polizza fideiussoria. La fidejussione deve essere preventivamente verificata dal S.U.A.P..
Nei casi di pagamenti rateizzati l'importo del contributo di costruzione viene suddiviso in quattro rate semestrali, delle quali la prima va versata all'atto del ritiro del permesso e le altre tre rispettivamente entro sei, dodici e diciotto mesi dalla suddetta data.
In caso di ritardato versamento delle singole rate si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del DPR 380/2001.

 


Estratto dell'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque

- al comma 1, prevede che per le superficie scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologia di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di:
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazione;
c) ogni altra attivita' o circostanza, deve essere valutata la possibilita' che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia e' di competenza della Provincia (Servizio Acqua).

- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonche' i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia (Servizio Acqua) in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 6, prevede che i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, devono predisporre un piano di adeguamento da presentare alla Provincia entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (avvenuta in data 08.12.2009), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al medesimo articolo entro il 31/12/2015 (D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012).

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a

 

Normativa di riferimento

D.P.R.  07/09/2010, n. 160

D.P.R.  06/06/2001, n. 380

Legge 07/08/1990, n. 241

Legge Regionale 31/12/2012, n. 55

D.G.R.V. 19/11/2013 n. 2045

Circolare R.V. n.1 del 20/01/2015

 

 

Ricorsi

 

 

 Link utili

 

Sul BUR n. 35 del 19/04/2013 sono stati pubblicati due ricorsi del Governo contro le leggi regionali venete in materia di VAS

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In particolare, col ricorso n. 36 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28/12/2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel B.U.R. Veneto 31/12/2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.   

Col ricorso n. 39 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' dell’art. 4 e 16 della Legge Regionale 31/12/2012, n. 55, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione   

 

 

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