Contenuto | Varianti Urbanistiche Con procedura Sportello Unico per le ImpresePrincipi normativiIl D.P.R. 07/09/2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 06/08/2008 n.133", ha stabilito la nuova disciplina da adottarsi in materia di Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) ed ha abrogato le previgenti disposizioni normative previste dal D.P.R. n. 447/1998. Il comma 1 dell'art. 8 prevede in particolare che: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della legge 07/08/1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380". Al fine di agevolare l'azione della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'attivita' di impresa, la Regione Veneto ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31/12/2012 n. 55 detta proprie specifiche procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. E' altresi' opportuno ricordare che con la procedura dello Sportello Unico non e' assentibile un progetto relativo ad attivita' abusiva, per cui non e' possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 160/2010 sono escluse dall'applicazione le procedure inerenti le attivita' commerciali di medie e grandi struttura di vendita soggette alla disciplina della LR 50/2012. Interventi previsti dalla L.R. 55/2012La LR 55/2012 ha previsto la suddivisione degli interventi di edilizia produttiva in tre grandi categorie di interventi di edilizia produttiva: Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi: L'art 3 della legge regionale disciplina gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale ed in particolare: L'art. 4 della legge regionale prevede l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010, integrato dalle seguenti disposizioni generali: Viene altresi' ricordato che la LR 55/2012 ha abrogato l'art. 48, comma 7 bis 2, della LR 11/2004, pertanto con la procedura dello Sportello Unico sono possibili varianti allo strumento urbanistico generale anche per localizzazioni di nuove attivita' produttive, laddove in precedenza cio' era possibile solo nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attivita' produttive esistenti. L'art. 5 della LR 55/2012 prevede che anche la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 sia subordinata alla stipula con il Comune di una convenzione nella quale siano definiti le modalita' ed i criteri di intervento, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale. Sono sottoposti alla competenza del S.U.A.P. comunale i procedimenti autorizzatori in materia di: Il S.U.A.P. comunale (responsabile del procedimento unico), ai sensi del D.P.R. 160/10 si pone come unico interlocutore nei confronti del richiedente. Le altre Amministrazioni pubbliche (ULSS, ARPAV, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Genio Civile, ecc.) intervengono nel procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze, rilasciando atti istruttori "endoprocedimentali", comunque denominati dalle normative vigenti. L'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012 ha determinato il trasferimento delle specifiche competenze in materia di pianificazione urbanistica. Ne consegue pertanto che le funzioni relative all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attivita' produttive che fino a tale data erano esercitate dalla Regione sono trasferite all'Amministrazione Provinciale. La partecipazione provinciale alla Conferenza di Servizi Decisoria e' preceduta dal parere espresso dal dirigente del settore competente in materia urbanistica (parere denominato Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica -V.T.P.U.). Il Dirigente responsabile della V.T.P.U. ha la facolta', ove lo ritenga opportuno per gli interventi di particolare rilevanza o complessita', di richiedere il parere del Comitato Tecnico Provinciale, costituito dalla Provincia in analogia a quanto previsto dalla LR 11/2004, art. 27. ProcedimentoLa valutazione dei progetti seguira' le seguenti indicazioni: - l'estensione dell'area interessata dal progetto non puo' eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto; - per quanto riguarda il rispetto degli standard urbanistici si fa riferimento agli standard prescritti dalle vigenti norme; - deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle N.T.A. del P.T.R.C. e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale; - e' necessario convenzionare le opere di urbanizzazione e di mitigazione relative all'intervento ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012; - per quanto riguarda l'occupazione di aree destinate a servizi, la procedura e' applicabile se non si va ad incidere sul dimensionamento del piano; - e' necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attivita' produttiva; per gli interventi nei centri storici e necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce, e prendendo in considerazione che: - in linea di massima gli ampliamenti non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomeno realizzati in aderenza; - non sono assentibili ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio; - non sono assentibili ampliamenti lesivi dell'integrita' ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche ecc.; - vanno rispettate le norme sulle distanze dalle strade e non e' possibile l'ampliamento verso il fronte da cui si origina il vincolo. Progetti preliminariL'art 8, comma 2, del DPR 160/2010 prevede che gli interessati possano chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere, con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento. Il SUAP a seguito della richiesta di parere preliminare e sulla base delle risultanze dell'ufficio comunale, comunica al richiedente l'esito della verifica-preliminare. Se l'esito della verifica e' positivo, si ha l'attivazione del procedimento unico di cui all'art 7 del DP.R. n. 160/2010 con riduzione della meta' dei termini previsti. Conferenza di servizi preliminareAlla conferenza di servizi preliminare, partecipano il proprietario richiedente assistito dal proprio progettista, il Responsabile del SUAP comunale o suo delegato, il Sindaco o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche individuate dal procedimento, ciascuna secondo le proprie competenze rilasciando pareri e atti istruttori "endoprocedimentali" secondo la normativa vigente. In un elenco non esaustivo potranno partecipare alla seduta ad esempio: N.B.: Ove l'intervento progettuale comporti variante al PAT\PATI, l'invito all'Amministrazione Provinciale a partecipare ai lavori della della conferenza di servizi e' condizione necessaria ai fini della legittimita' del procedimento stesso. Qualora il Comune sia dotato di PAT/PATI, e l'intervento, al contrario, sia in contrasto col solo PI, la procedura di variante urbanistica potra' concludersi anche senza la partecipazione dell'amministrazione provinciale. Conferenza di servizi conclusivaIl responsabile SUAP convochera', nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, la conferenza di servizi detta "decisoria", con la partecipazione delle medesime amministrazioni pubbliche ed enti gia' convocati in sede istruttoria, al fine di definire e si formalizzare la determinazione costituente la proposta di variante sulla quale il Consiglio Comunale si pronuncera' definitivamente (nei termini ex LR 55/2012), tenuto conto delle relative osservazioni, proposte ed opposizioni pervenute. N.B.: Qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tali osservazioni dovra' essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa. Le Conferenze di servizi per gli interventi in variante al PI o al PAT/PATI si svolgono presso il Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Vicenza. Documentazione da presentareRelazione generale di accompagnamento contenete le seguenti informazioni:
Relazione tecnica illustrativa dettagliata sulle motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento richiesto con riferimento particolare alla descrizione del tipo di attivita' e il ciclo produttivo svolto dalla Ditta e alla modifica/incremento/variazione dei processi produttivi in atto o previsti, all'incremento del personale dipendente; inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche, descrizione dei vincoli territoriali esistenti; Documentazione fotografica Elaborati di progetto che illustrino lo stato di fatto del fabbricato con il relativo rilievo ai diversi piani, prospetti e sezioni, gli interventi di progetto con riferimento ai diversi piani, prospetti e sezioni, indicazione dettagliata delle demolizioni e ricostruzioni. L'elaborato dovra' comprendere tutte le aree limitrofe all'intervento stesso, gli edifici esistenti con le loro destinazioni d'uso, gli eventuali corsi d'acqua, le reti tecnologiche esistenti, il tutto a scala adeguata per la completa comprensione del progetto; Gli elaborati oltre ad essere dotati di legenda completa intellegibile dovranno altresi' comprendere:
Valutazione di Incidenza secondo quanto previsto dal D.P.R. 357/1997, redatta secondo le modalita' previste dalla D.G.R.V. n. 2299 del 19.12.2014. Qualora l'impianto ricada in prossimita' di un SIC o ZPS individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE, 79/409/CEE e 2009/147/CE il Responsabile dello Sportello Unico valutera' la necessita' della relazione di incidenza ambientale (V.INC.A) o della dichiarazione di “non necessita' della procedura ai sensi della DGR 2299 del 19.12.2014"; Studio di Valutazione di Compatibilita' idraulica ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009. La relazione verra' inviata prima dell'adozione della variante all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio; Studio di impatto acustico redatto ai sensi della legge n. 447 del 26 Ottobre 1995; Elaborati grafici di progetto accompagnati da apposita relazione tecnica che illustrino e dimostrino per le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggi il rispetto delle previsioni di cui all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ( BUR n. 100 del 08.12.2009); Bozza della convenzione tra le parti (Comune e. privato) redatta in conformita' alle linee guida e criteri dettati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della LR 55/2012 sottoscritta unilateralmente dal proponente ai sensi dell'art. 11 della L.241/90;
N.B.: Ove l'impianto produttivo evidenzia lavorazioni che producano “emissioni in atmosfera" dovra' essere richiesta al Servizio Aria/Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, apposita autorizzazione. N.B.: Ai sensi del D.Lgs 4/2008, All. 7, lett. B, sono soggetti a verifica di assoggettabilita', di competenza regionale, i parcheggi di uso pubblico con capacita' superiore a 500 posti auto. TempiAi sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, salvi i casi di sospensione del procedimento previsti dal medesimo articolo, qualora sia prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Chi puo' fare richiestaLa domanda deve essere presentata da chi e' titolare di un diritto reale (proprieta', usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione). Documentazione da presentareEDILIZIA PRODUTTIVA - Istanza complessiva - Provvedimento unico Art. 8 La domanda va redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, compilato e trasmesso in modalita' telematica a mezzo del portale Regionale SUAPED. SI ricorda che la massima dimensione ammessa alla trasmissione e' pari a 30Mb.. Ove la dimensione complessiva superi il valore massimo si dovra' procedere all'invio mediante portale della sola istanza di provvedimento unico e all'invio a mezzo P.E.C. di quanto altro richiesto, avendo cura di controllare che le singole mail non superino anch'esse la dimensione massima di 30Mb. Modelli Istat Modalita' di rilascioL'approvazione della variante potra' essere conseguita qualora vi sia la convergenza tra l'interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l'interesse dell'impresa richiedente. Saranno pertanto valutati con attenzione gli effetti indotti sul territorio dall'approvazione della variante e la decisione conclusiva sara' quindi il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Le valutazioni compiute dall'Amministrazione comunale verranno espresse non solo nella motivazione che accompagna l'indizione della conferenza di servizi, ma altresi' chiaramente esplicitate nel provvedimento di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione della variante; Informazioni on lineE' possibile conoscere lo stato della singola pratica edilizia attraverso il proprio computer, consultando il sito: http://sportellounico.regione.veneto.it/index.php Dove si presentaSportello telematico SUAPED integrato, se le dimensioni dell'istanza lo richiedono, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) La domanda per il permesso di costruire, completa di tutta la documentazione, viene ricevuta e protocollata al S.U.A.P., d cui successivamente viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Normativa di riferimentoLegge Regionale 31/12/2012, n. 55 Circolare R.V. n.1 del 20/01/2015
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||