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Comune di Malo

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Condono Edilizio

Regime giuridico delle istanze presentate

Cominciamo con esaminare il regime giuridico delle domande gia' presentate. In linea di principio tutte le domande presentate entro il 7 luglio 2004 (data di entrata in vigore delle sentenze della Corte Costituzionale) sono valide sia dal punto di vista degli effetti amministrativi che di quelli penali. Diversa e' la situazione per quanto riguarda le domande inoltrate dal 12 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge 168/2004) e la data in cui entrera' in vigore la legge di conversione del DL 168/2004 (che non e' ancora avvenuta). Per queste restano validi gli effetti penali, mentre quelli amministrativi sono affidati alla discrezionalita' della pubblica amministrazione. Le Regioni in questo caso hanno piena autonomia decisionale. Dubbi ci sono invece sul regime giuridico da applicare alle domande presentate fra il 7 luglio e il 12 luglio 2004. In ogni caso per stabilire se le domande gia' presentate possono essere idonee all'ottenimento del condono, sara' necessario esaminarle caso per caso (e questo dovra' essere effettuato dagli uffici della PA preposti), alla luce della normativa vigente al momento della valutazione della domanda stessa (sia nazionale che regionale), se sussistono tutti i requisiti e i presupposti di legge. In caso contrario la domanda dovra' essere integrata o modificata in base alle nuove disposizioni legislative.
La questione e' particolarmente complicata per tutti coloro che hanno procedimenti penali o sanzioni amministrative sospese da procedimenti pendenti (ossia in corso di causa), per i quali la presentazione della domanda con il pagamento, allegata agli atti e ai fascicoli del procedimento e sottoposti al giudice competente, ha l’effetto di arrestare provvedimenti di demolizione o condanne penali imminenti.

La legge statale (rif. normativo 2004)

La legge nazionale consente di sanare abusi edilizi entro il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta e che complessivamente non riguardino una costruzione oltre i 3000 metri cubi (che coincidono in 7 o 8 appartamenti da 100-110 mq di superficie). Per quanto concerne l’ampliamento delle costruzioni esistenti la legge conferma il limite del 30% della volumetria della costruzione esistente o 750 metri cubi. La legge esclude in termini assoluti la possibilita' di sanare le opere su aree che rientrano nel demanio marittimo, fluviale e lacuale. La legge stabilisce l’obbligo di non vendere per i 5 anni successivi alla sanatoria quelle opere che sorgono su aree che erano pubbliche. La legge inoltre individua nel Prefetto il soggetto comunale competente a decidere in tema di demolizioni di opere abusive.

La legge regionale (rif. normativo 2004)

La legge regionale ai sensi dell'art. 3 della propria legge ( 21/04) consente di sanare solamente:

  • gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

  • gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;

  • le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalita' autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.

  • Sono, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d’uso.

  • Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorche' eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile;

b) le opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di volume.

 

Le istanze presentate presso il Comune di Malo - stato di avanzamento

AnnoIstanzeVedi dettaglio 
PresentateConcluse 
1985804664pdf file 
1995192173pdf file 
20048884pdf file 
   Aggiornamento febb. 2009 

 

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