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Terre e rocce da scavo

In evidenza

red bottonnota Regione Veneto prot. 127310 del 25/03/2014 
red bottonnota Regione Veneto prot 397711 del 23/09/2013 
    
 red bottonCollegamento al database da compilare per l'invio dei dati e le istruzioni per l'inserimento dei datilogo Arpav 

 

Indirizzi operativi Comunali

Con la pubblicazione in data 20 agosto 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20/08/2013 della legge di conversione n. 98/2013 relativa al Decreto del Fare (D.L. 69/2013), entra in vigore, dal 21/08/2013 l'art. 41/bis del Decreto Legge 69/2013 che stabilisce le norme e le modalita' per la gestione delle terre e rocce da scavo, indipendentemente dalle cubature di materiale escavato.

Con nota prot. n. 397711 del 23/09/2013 la Regione Veneto comunica ed illustra i: "Nuovi indirizzi operativi e modulistica per la gestione delle terre e rocce da scavo" in attuazione dei contenuti del suddetto articolo 41 bis del Decreto del Fare.

Abrogata dunque per effetto della nuova disciplina la D.G.R.V. n. 179 del 11/02/2013 che definiva le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'art. 266 comma 7 del D.Lgs. 152/06.

Ad oggi in materia di terre e rocce da scavo nella Regione Veneto si attua compiutamente la sola disposizione generale come modificata dal Decreto del Fare.

 

- Art. 49 della Legge 24 marzo 2012 n 27 - Utilizzo delle terre e rocce da scavo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186.

1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Si rammenta infine che la legge di conversione 98/2013 del decreto del fare dl 69/2013 , art. 41, pone come condizione per l'applicazione del D.M.161/2012 che i materiali di scavo siano oggetto di opere in procedure di AIA o VIA.


Per i cantieri gestiti in ambiti di procedure VIA/AIA (volumi di scavo superiori a 6.000 metri cubi)

Nelle ipotesi per le quali e' necessario presentare un "Piano di utilizzo" cosi' come previsto dal DM 10/08/2012 n. 161, il Comune di Malo, per i progetti non ricompresi nell'ambito dell'edilizia pubblica, ha individuato nell'ufficio Ecologia ed Ambiente il soggetto competente alla valutazione e all'eventuale approvazione del piano.

Il piano dovra' essere presentato esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it . Il documento in formato elettronico (pdf/a) nei limiti del possibile dovra' essere contenuto in una dimensione massima di 30 Mb.

L'approvazione del Piano di Utilizzo non costituisce titolo edilizio abilitativo, e viceversa!

Risulta inoltre utile evidenziare che ai sensi del DPR 160/2010, sono tenuti alla presentazione di pratiche online al SUAP tutte le imprese produttive, esclusivamente con invio telematico da parte del legale rappresentante dell'impresa, oppure appoggiandosi ad un professionista incaricato o ad altro intermediario in qualita' di procuratore. Per "attivita' produttive" si intendono tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Costituiscono, inoltre, "impianti produttivi" i fabbricati, gli impianti e gli altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi. I soggetti interessati ed obbligati sono quindi le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, ma anche, solo in caso di edilizia produttiva, i privati proprietari di immobili adibiti ad impianti ed attivita' produttive.

 

Per tutte le altre tipologie di cantieri che prevedano produzione e l'allontanamento del materiale di scavo

Dovra' essere presentato il modello di autocertificazione per la gestione delle terre e rocce da scavo ad ARPAV e al SUEAP comunale, secondo le modalita' indicate nella nota della Regione Veneto del 23 settembre 2013 (modello 1 allegato alla nota regionale).

 

Per tutte le altre tipologie di cantieri che prevedano produzione senza allontanamento del materiale di scavo

Posto che il materiale di scavo non deve essere contaminato in mancanza di specifiche indicazioni e' ammesso il riutilizzo riutilizzato completamente nello stesso sito di produzione (reinterro o stendimento). In questa ipotesi il Comune di Malo prevede a fronte della quantita' di materiale oggetto di scavo la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente dove si attesti l'assenza di contaminanzione e il reimpiego nello stesso sito di scavo.

 

Smaltimento in qualita' di rifiuto (rif. D.lgs. 152/06 e s.m.i.)

I materiali scavati potranno essere gestiti secondo la normativa dei rifiuti, con il conferimento presso impianto di recupero/trattamento autorizzato. I rifiuti dovranno essere identificati mediante il corretto codice C.E.R., mediante ditta autorizzata al trasporto di rifiuti (nonche' dello specifico codice C.E.R. del materiale escavato) presso impianto autorizzato. Il trasporto dovra' essere accompagnato dal formulario rifiuti (si rammenta che la quarta copia dovra' essere successivamente consegnata agli enti di controllo). Mediante tale procedura, non sara' necessario produrre indagini ambientali o documentazione per la gestione delle terre e rocce da scavo. Dovranno comunque essere individuati i volumi di scavo, e dovra' essere tenuto il registro di carico/scarico, cosi' come individuato dalla normativa sui rifiuti, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Alla formazione del titolo abilitativo sara' trasmesso avviso al Comando di Polizia Locale circa la possibilita' di eseguire controlli a campione tali da verificare se dal cantiere segnalato venga allontanato materiale non autorizzato. (Rilevanza penale - abbandono rifiuti)

 

Procedimenti in corso prima della modifica alla disciplina normativa

Per cantieri con scavi gia' in corso e per i Permessi di costruire rilasciati entro il 20 agosto 2013 sara' possibile procedere ancora con la normativa previgente.

 

Delibere di Giunta Regionale

green botton DGR n. 1987 del 28/10/2014 : D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - D.G.R. 15.03.2010, n. 761 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti di estrazione. Modifiche e integrazioni in adeguamento al D.M. 10 agosto 2012 n.161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e alla Legge 9.8.2013 n. 9.

green bottonDGR n. 1060 del 24/06/2014 : Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I

green bottonNota prot. 397711 del 23/09/2013 : indirizzi operativi.

green bottonDGR n. 179 del 11/02/2013 : Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs.n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.

green bottonDGR n. 794 del 31/03/2009 : Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce - integrazioni alla DGR 2424/08.

green bottonDGR n. 2424 del 08/08/2008 : Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Normativa di riferimento generale

 red botton

D.M. 10/08/2012 n. 161 

 red botton

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 

 

Approfondimenti

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Nota Regione Veneto prot. 127310 del 25/03/2014 contenente la circolare del direttore del dipartimento ambiente n. 88720 del 28/02/2014. Terre e rocce da scavo, modulisitica per il riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui e' stato escavato

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Schema di flusso sulla gestione delle terre e rocce da scavo

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Nota del Capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Risposta alla richiesta di chiarimenti in merito al DM 161/2012 del 12/08/2012 da parte dell'ordine dei geologi della Regione Umbria.

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Nota di approfondimento - Linee guida per la redazione del piano di utilizzo ai sensi del D.M. 10/08/2012 n. 161.

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Nota Arpav prot. 138170 del 06/12/2012 - Modalita' applicative del D.M. 10/08/2012 n. 161 relativo all'utilizzazione di terre e rocce da scavo.

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Nota Arpav prot. 20372 del 17/02/2011 - DGRV 2424/2008 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06" Allegato A punto 2.2: modalita' per l'invio dell'indagine ambientale

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Nota Arpav 2010 - Istruzioni per la verifica della completezza delle informazioni contenute nell'indagine ambientale prevista dalla DGRV 2424/2008.

pdf file

Circolare Ordine Geologi Regione Veneto - Terre e Rocce da Scavo. - "Terre e rocce da scavo (art. 186 del D.Lgs. 152/2006; DGRV 2424/2008). - Precisazioni a seguito di segnalazioni di Pubbliche Amministrazioni e Professionisti"

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