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Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina italiana trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 01.01.1948, per effetto di
una specifica sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 30 del 28.01.1983).

Lo "ius soli" ossia “diritto di suolo”, rimane, invece solo un'ipotesi eccezionale e residuale. Infatti, l’acquisto della cittadinanza italiana per il solo fatto di essere nati nel territorio italiano è ammesso solamente se i genitori sono ignoti o apolidi o cittadini stranieri impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge di appartenenza o se il minore è stato trovato sul territorio italiano in una condizione di abbandono.


Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza, recepisce il principio di parità tra l’uomo e la donna e riconosce il diritto alla titolarità
contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.


Requisiti del richiedente


L'acquisto della cittadinanza italiana può essere automatico, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o subordinato a domanda dell'interessato, quando sussistono determinati requisiti.


1. La cittadinanza si acquista automaticamente (artt. 1, 2, 3 Legge n. 91/1992) nei seguenti casi:
• per filiazione (art. 1): il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
• per nascita sul territorio italiano (art.1): principio " ius soli "o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi o cittadini stranieri impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge di appartenenza o se il minore è stato trovato sul territorio italiano in una condizione di abbandono;
• per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona (art. 2);
• per adozione (art. 3): durante la minore età della persona, il minore straniero adottato da italiano acquista la cittadinanza italiana.
Inoltre, il figlio minore convivente di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diventa cittadino italiano.


2. La cittadinanza si acquista a domanda (artt. 1, 2, 3 Legge n. 91/1992) nei seguenti casi:
a. Per beneficio di legge (art. 4), con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno).
b. Per matrimonio con cittadino/a italiano/a (art. 5), a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'Interno, con domanda al Prefetto competente.
Nel caso il cui l'interessato sia residente all'estero, devono essere decorsi tre anni dalla data del matrimonio, ed in questo caso la domanda deve essere presentata all'Autorità consolare competente per residenza.Una volta emesso il decreto di conferimento della cittadinanza italiana da parte del Ministero dell’Interno, esso verrà trasmesso alla Prefettura, per il successivo inoltro al Comune di residenza. Il decreto verrà notificato all’interessato, che, entro 6 mesi dalla notifica, dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco.Per i residenti all’estero, invece, il Ministero trasmetterà il decreto al Consolato Italiano all’estero ed il giuramento prescritto verrà reso dinanzi al Console.
c. Per naturalizzazione (art. 9), a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, con domanda da presentare al Prefetto competente.
Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle domande sarà consentita esclusivamente on-line tramite il portale del Ministero dell'Interno.

Per maggiori informazioni in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5) e per naturalizzazione (art. 9), rivolgersi alla Prefettura di Vicenza - Ufficio Cittadinanza.

Via S. Bernardino, 19


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