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Statuto. Giunta Comunale

TITOLO II

(organi del Comune)

 

CAPO III

(giunta comunale)

 

ART. 63

(composizione)

 

            1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette, fra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco che ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

            2. Il sindaco può nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità  alla carica di consigliere comunale.

            3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4.Le dimissioni degli assessori devono essere indirizzate direttamente al sindaco e assunte al protocollo dell’ente nella stessa giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.

Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.

 

ART. 64

(assessori esterni al consiglio)

 

            1. Non possono essere nominati assessori esterni gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

            2. Nessuno può coprire la carica di assessore esterno per più di due mandati consecutivi.

            3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto.

            4. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

 

ART. 65

(competenze della giunta)

 

            1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune.

            2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge, i regolamenti e lo statuto non attribuiscano al sindaco, al segretario, al direttore generale o ai responsabili dei servizi. Addotta altresì i regolamenti  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

            3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

            4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

            5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

 

ART. 66

(adunanze e deliberazioni)

 

            1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

            2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.

            3. Si applicano alla giunta le disposizioni, dettate dallo statuto, per il funzionamento del consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

            4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.


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