logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Statuto. Consiglio comunale. Sezione I

TITOLO II

(organi del Comune)

 

CAPO I

(consiglio comunale)

 

SEZIONE II

(funzionamento del consiglio comunale)

 

ART. 30

(adempimenti preliminari dopo le elezioni)

 

            1. Il consiglio comunale è convocato entro dieci giorni dalla proclamazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione di iniziativa del consigliere anziano,  sentiti i consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista.

 

ART. 31

(Consiglieri)

 

1.I consiglieri comunali rappresentano l’intera collettività alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, la durata in carica, le dimissioni e le sostituzioni sono regolati dalla legge.

 

ART. 32

(regolamento del consiglio comunale)

 

            1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 

ART. 33

(convocazione del consiglio comunale)

 

            1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l’ora della seduta, nei termini di legge o del regolamento, o di più sedute qualora i lavori del consiglio comunale siano programmati per più giorni.

            2. L’avviso di convocazione è recapitato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità  previste dal regolamento.

            3. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco, adeguatamente pubblicizzata, secondo le modalità previste dal regolamento.

 

 

ART. 34

(ordine del giorno)

 

            1. L’ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio, che prima di stilarlo consulta i capigruppo consiliari, quando ciò si renda necessario per stabilire l’ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interpellanze, di interrogazioni.

            2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E’ data comunque priorità agli oggetti proposti dal sindaco o dalla giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

            3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni.

 

ART. 35

(pubblicazione dell’ordine del giorno e deposito delle proposte)

 

            1. L’avviso di convocazione del consiglio comunale e l’ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all’albo pretorio almeno cinque giorni prima dell’ora fissata per la seduta, secondo le modalità previste dal regolamento.

            2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all’ordine del giorno sono depositate presso gli uffici della segreteria comunale, con la relativa documentazione, almeno quarantotto ore prima dell’apertura della seduta. Quando la convocazione sia disposta in via d’urgenza, il termine è di ventiquattro ore.

3. I regolamenti di contabilità e del Consiglio Comunale disciplinano le procedure di deposito, comunicazione e approvazione degli emendamenti al bilancio annuale di previsione e degli emendamenti comunque comportanti un aumento della spesa o una diminuzione dell’entrata.

 

ART. 36

(pubblicità e validità delle sedute)

 

            1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

2.Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene all’adunanza almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune (dieci). In seconda convocazione non può deliberare se non interviene all’adunanza almeno un terzo dei consiglieri assegnati (sette).  In entrambi i casi il Sindaco non viene computato tra i presenti.

            3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e dell’assessore non consigliere assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e dell’assessore non consigliere assenti ingiustificati.

            4. L’elenco degli assenti ingiustificati è affisso all’albo pretorio per la durata di quindici giorni.

            5. L’assessore non consigliere non concorre a rendere valida la seduta.

            6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

 

 

ART. 37

(diritti dei consiglieri nel procedimento deliberativo)

 

            1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

            2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche all’assessore non consigliere.

 

ART. 38

(votazioni)

 

            1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

            2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.

            3. Con l’eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su deliberazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

            4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

 

ART. 39

(validità delle deliberazioni)

 

            1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

            2. Nelle votazioni i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

            3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

 

ART. 40

(obbligo di astensione)

 

            1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e devono allontanarsi dall’aula nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge.

            2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.

 

ART. 41

(elezioni di persone)

 

            1. Qualora la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

            2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai capigruppo consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge le preveda.

            3. Qualora nella votazione non siano riusciti eletti i rappresentanti della minoranza previsti dalla legge, sono dichiarati eletti,  in  sostituzione  dell’ultimo  o  degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra    i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

            4. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del sindaco, in tempo utile perchè il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

            5. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

 

ART. 42

(assistenza alle sedute)

 

            1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal presidente o, per suo tramite, dagli assessori e dai consiglieri.

            2. In caso di assenza o di impedimento, il segretario comunale è sostituito dal vice segretario.

 

ART. 43

(verbalizzazione delle sedute)

 

            1. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio comunale e dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

            2. Il consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

            3. I nastri magnetici relativi alla registrazione degli interventi effettuati, vengono conservati per cinque anni, senza che si proceda a trascrizione di interventi, salvo che non siano consegnati già scritti dal relatore e che non si tratti di dichiarazioni di voto: queste ultime vengono integralmente trascritte, se dettate all'ufficiale verbalizzatore ovvero, se consegnate per iscritto, allegate al verbale delle deliberazioni.


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net