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Statuto. Il Sindaco

TITOLO II

(organi del Comune)

CAPO II

(Il Sindaco)

 

ART. 56

(il sindaco)

 

            1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

            2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, e rappresenta la comunità.

3. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento nella seguente formula : ‘Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene’.

4. Il sindaco entra in carica all’atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento di cui al comma precedente.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

            6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

            7. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

            8. Le dimissioni del sindaco devono essere presentate al consiglio comunale.

            9. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

            10. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

 

ART. 57

(competenze del sindaco)

 

            1. Il sindaco, nell’ambito degli indirizzi generali dell’azione politico amministrativa espressi dal consiglio comunale, promuove e coordina l’attività degli assessori.

            2. Il sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, esercita le seguenti:

a) nomina e revoca il segretario generale nel rispetto della legge.

b) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

c) nomina i responsabili di uffici e servizi e  definisce  gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.

d) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate.

e) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori delegati ai vari settori,   il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei servizi o degli uffici interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale.

f) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato a difendere le ragioni del Comune.

g) richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e a privati.

h) esprime i pareri a enti o organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale o lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale.

i) impegna, ordina, liquida spese su fondi specificatamente indicati in bilancio, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

 

ART. 58

(vice sindaco)

 

            1.Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra gli assessori il vice sindaco e chi lo  sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

 

ART. 59

(incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell’amministrazione)

 

            1. Il sindaco può conferire specifici incarichi agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

            2. Gli assessori sono incaricati di funzioni di sovraintendenza degli uffici; possono altresì essere incaricati della firma di atti, specificatamente indicati nell’atto di incarico, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.

            3. Gli incarichi sono conferiti per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

 

ART. 60

(deleghe del sindaco al segretario comunale, al direttore generale o a impiegati, quale capo dell’amministrazione)

 

            1. Il sindaco, quale capo dell’amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell’atto di delega, anche per categorie, al segretario comunale, al direttore generale o, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, ad altri impiegati del Comune.

 

 

ART. 61

(deleghe del sindaco agli assessori, al segretario comunale o a impiegati,

quale ufficiale del Governo)

 

            1. Il sindaco può delegare ad assessori, al segretario comunale o a impiegati funzioni di ufficiale del Governo nei limiti consentiti dalla legge.

            2. L’atto di delega è comunicato al prefetto.

            3. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o di impedimento, il sindaco è sostituito dal vice sindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall’assessore anziano.

            4. I provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini non sono delegabili. Si applica  il comma 3.

 

ART. 62

(efficacia delle deleghe)

 

            1. Le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del sindaco.


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