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Statuto. Erogazione dei servizi e forme associative. Sezione II

 TITOLO III

(organizzazione del Comune)

 

SEZIONE II

(servizi)

 

ART. 71

(finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

 

            1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

            2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

 

ART. 72

(nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

 

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Nelle aziende non possono essere nominati amministratori i consiglieri comunali e gli assessori; nelle aziende e istituzioni non possono altresì essere nominati  i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e Istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

 

ART. 73

(istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

 

1. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati anche tra gli assessori e i consiglieri comunali.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, specifica competenza tecnica in relazione al compito da svolgere.

4. Fatto salva l’applicazione dell’articolo 80, comma 3, del presente Statuto, il direttore è nominato dal Sindaco tra il personale dipendente del Comune di Malo ovvero con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni.

5. Il primo direttore dell’Istituzione “Museo Casabianca”, in via del tutto eccezionale, in deroga al precedente comma e data la causa particolare dell’Istituzione stessa, sarà Gio Batta Meneguzzo.

6. Il consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

 

 

ART. 74

(partecipazione a società di capitali)

 

            1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.

            2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

 

ART. 75

(promozione di forme associative)

 

            1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni e con la provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta una azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

 

ART. 76

(rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

 

            1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra  enti  locali  è  il sindaco o un assessore da esso delegato.

            2. II sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.


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