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Statuto. Istituti di partecipazione. Capo II

TITOLO I

(Istituti di partecipazione)

 

ART. 15

(titolarità e ambito di esercizio)

 

            1. L’otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l’indizione di referendum consultivi abrogativi e propositivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell’intera comunità.

            2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie: a) documento programmatico preliminare della giunta comunale nella sua globalità; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone; c) personale del Comune; d) regolamento del consiglio comunale; e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi; g) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti; h) atti relativi a procedimenti amministrativi già iniziati e comunque provvedimenti di impegno di spesa o provvedimenti che hanno già dato    luogo a rapporti negoziali con terzi; i) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in  diverse  zone del Comune.

 

 

ART. 16

(comitato promotore)

 

            1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell’articolo 15, i promotori del referendum, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi al segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

            2. La richiesta di promozione del referendum contiene l’indicazione del quesito o dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

 

ART. 17

(giudizio preventivo di ammissibilità)

 

            1. Una commissione comunale per il referendum composta dal segretario comunale e da due esperti scelti secondo le modalità previste dal regolamento, giudica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, l’ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 15 e 16, comma 2.

            2. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull’ammissibilità o l’inammissibilità del referendum.

            3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall’articolo 16, 2° comma, la commissione invita il comitato promotore a riformularli nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

 

ART. 18

(raccolta delle firme)

 

            1. La raccolta delle firme, autenticate dal segretario comunale o dai suoi delegati, deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite  dal regolamento.

 

ART. 19

(verifica delle firme)

 

            1. La commissione di cui all’articolo 17 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino, il numero indicato all’articolo 15.

            2. Se il referendum può avere luogo, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore ai sessanta giorni, né superiore ai centoventi giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione.

 

ART. 20

(adempimenti conseguenti)

 

            1. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione iscrive all’ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo.

 

 

 

ART. 21

(modalità per lo svolgimento del referendum)

 

            1. Il regolamento disciplina l’ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all’articolo 19, comma 2, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, la sospensione del referendum in caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali o referendum regionali o nazionali.


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