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Statuto. Principi fondamentali

ART. 1

(finalità)

 

            1. La città di Malo, Comune della Repubblica Italiana, si vale della autonomia assicuratale dalla Costituzione e dalla legge per perseguire i propri fini istituzionali e svolgere la propria attività, tesa a promuovere il benessere dei cittadini, lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato e della Regione Veneto.

2. Il Comune riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.    

 

ART. 2

(programmazione e forme collaborative)

 

            1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obbiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia; promuove la creazione di consorzi con altri Comuni; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

 

ART. 3

(servizi sociali e patrimonio culturale)

 

1. Il Comune promuove per tutta la popolazione il godimento dei servizi sociali. Pone in essere e favorisce altresì ogni iniziativa idonea a sviluppare l’integrazione delle varie componenti della comunità e a realizzare condizioni di pari opportunità fra donna e uomo rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e promuovendo quindi una cultura di parità.

2. Il Comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale.

3. Il Comune, nell’ambito dell’azione programmatoria di cui all’articolo 2, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

 

 

ART. 4

(pianificazione territoriale, politica ecologica e patrimonio paesaggistico e naturale, acqua)

 

1.                 Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire, reprimere ed eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.

2.                 Il Comune riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Sostiene e difende il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico.

 

ART. 5

(attività produttive)

 

1. ll Comune favorisce lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del terziario e promuove l’organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore.

 

ART. 6

(partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

 

            1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.

            2. Il Comune assicura a tutti l’informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

            3. Il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.

            4. Il Comune favorisce l’accesso di cittadini e associazioni alle proprie strutture, con le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

 

ART. 7

(stemma e gonfalone)

 

1. L’uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.


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