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Statuto. Organizzazione del personale

 TITOLO III

(organizzazione del Comune)

 

CAPO II

(organizzazione del personale)

 

ART. 77

(principi organizzativi)

 

            1. L’organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

Gli organi elettivi di governo definiscono  gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dipendenti responsabili dei servizi, come individuati dal regolamento di organizzazione e di contabilità, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano di competenza di altri organi in base alla legge, statuto e regolamento di organizzazione. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Nei limiti indicati dal regolamento di contabilità agli stessi sono attribuiti autonomi poteri di spesa.

Sono organi individuali burocratici dell'ente il segretario generale, il direttore generale ed i responsabili dei servizi come sopra individuati.

            2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall’organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il direttore generale.

            3. Il Comune, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati, promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell’amministrazione.

 

ART. 78

(organizzazione)

 

            1. L’assetto funzionale del Comune è disciplinato dal regolamento, che individua e definisce le diverse strutture organizzative e le relative funzioni.

            2. Gli uffici del Comune sono raggruppati in base all’affinità di funzioni e di servizi organizzati in unità organizzative individuate dal regolamento.

            3. Più strutture organizzative di massima dimensione, fra loro coordinate e integrate in relazione alle funzioni svolte e ai servizi erogati, possono costituire l’area funzionale di coordinamento.

 

ART. 79

(segretario generale e direttore generale)

 

1. L’ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione

generale secondo le modalità fissate dal regolamento.

Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

2. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, ivi compresi i responsabili  degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività nei casi previsti dalla legge.

Il segretario, inoltre :

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente ;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende  alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, dell’art. 40, del D.Lgs 25.2.1995 n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall’art. 11 del predetto D.Lgs n. 77/1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, gli apicali dell’ente, ad eccezione del segretario del comune.

            Il direttore generale, inoltre, svolge tutti gli altri compiti di direzione e di sovrintendenza attribuitigli dal regolamento.

4.Quando il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale con le modalità stabilite nel regolamento.

 

ART. 80

(incarichi di direzione)

 

            1. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione dei settori.

            2. La direzione dei settori è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata per eccezionali ragioni, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento determina modalità e criteri degli incarichi.

 

ART. 81

(responsabile del procedimento)

 

            1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell’adozione del provvedimento finale.

            2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel segretario comunale, o in chi lo sostituisce, responsabile del procedimento è l’impiegato responsabile dell’unità organizzativa o in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce.

 

ART. 82

(vice segretario comunale)

 

            1.Spettano al vice segretario comunale le funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nel caso di vacanza, assenza o impedimento.

 

ART. 83

(presidenza delle gare)

 

            1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

 

ART. 84

(commissioni di concorso)

 

1. La presidenza e la composizione delle commissioni di concorso sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

 

ART. 85

(potere disciplinare)

 

            1. Il regolamento disciplina il potere disciplinare del segretario e dei responsabili delle unità organizzative.


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