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Statuto. Istituti di partecipazione. Capo I

TITOLO I

(Istituti di partecipazione)

 

CAPO I

(rapporti con la comunità locale)

 

ART. 8

(rapporti tra Comune e forme associative)

 

            1. Il Comune istituisce l’albo delle formazioni associative.

            2. Il regolamento disciplina la formazione dell’albo e determina i requisiti per l’iscrizione.

            3. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative, così come individuati ai sensi del comma 2, che operano nei settori dell’assistenza, dell’educazione sanitaria, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative,  dell’istruzione,   della tutela dell’ambiente, del turismo, della promozione delle attività economiche, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

            4. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e  con società cooperative, di cui al comma 3, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

            5. Il Comune consulta i soggetti di cui al comma 3, nonchè le organizzazioni di categoria, attraverso questionari o audizioni dei loro rappresentanti da parte della giunta o delle competenti commissioni consiliari, o per il tramite di consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

 

ART. 9

(organismi di partecipazione e consultivi)

 

            1. Le consulte frazionali o di quartiere costituiscono organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

            2. La consulta economica costituisce organismo di partecipazione delle categorie produttive all’Amministrazione comunale.

            3. Le commissioni comunali costituiscono organismi consultivi del Comune nelle materie ad esse assegnate.

            4. La nomina delle commissioni e delle consulte spetta al sindaco salvo diverse disposizioni di legge. Deve essere assicurata in ogni caso la presenza di rappresentanti della minoranza.

            5. Il regolamento ne disciplina la composizione, il procedimento di istituzione e di nomina e le competenze.

 

ART. 10

 (partecipazione al procedimento amministrativo)

 

            1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

            2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l’individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e  i  tempi  relativi alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

 

 

ART. 11

(consultazione dei cittadini)

 

            1. Il Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare nel procedimento di adozione degli atti di esclusiva competenza locale forme di consultazione della popolazione attraverso questionari, sondaggi, indagini che coinvolgano l’intera cittadinanza o parte di essa; la consultazione è promossa dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari o su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

            2. Il comma 1 non si applica nell’adozione di atti relativi a tributi, ad atti normativi, ad atti di programmazione e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.

 

ART. 12

(assemblee generali della popolazione)

 

            1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di propria competenza, pubbliche assemblee. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di un adeguato numero di elettori come individuato dal regolamento, nel qual caso sono tenute entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.

            2. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Comune anche su richiesta di un adeguato numero di elettori di ciascuna zona come fissato dal regolamento.

            3. Il luogo, la data, I’ora dell’assemblea e l’oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della popolazione mediante avvisi murali da affiggersi almeno cinque giorni prima della riunione.

 

ART. 13

(ammissione di istanze, petizioni, proposte)

 

            1. Le istanze, le petizioni, le proposte di cittadini singoli o associati sono trasmesse dal sindaco all’organo competente per materia al loro esame.

            2. Il sindaco, la giunta comunale o il direttore generale rispondono alle istanze, alle petizioni, alle proposte di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.

            3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza, anche attraverso le commissioni, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento, e comunque non oltre centoventi giorni.

            4. Alle proposte di cui al presente articolo non si applica la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti.

 

ART. 14

(accesso ai documenti)

 

            1. L’accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.


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