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Statuto. Consiglio comunale. Sezione I

TITOLO II

(organi del Comune)

 

CAPO I

(consiglio comunale)

 

SEZIONE I

(organi del consiglio comunale)

 

ART. 22

(organi del consiglio comunale)

 

            1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

 

ART. 23

(consigliere anziano)

 

            1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo statuto,

è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco.   In caso di parità di cifra, l'anzianità è determinata dall'età.

            2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

 

ART. 24

(Presidente del Consiglio)

 

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio con le modalità indicate nel relativo regolamento.

In sede di prima attuazione l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche.

2. Qualora il Consiglio comunale non intenda avvalersi della previsione di cui al comma 1 la presidenza viene attribuita al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, all’assessore anziano.

3. L’assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio comunale.

 

 

ART. 25

(compiti del presidente)

 

            1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati a norma del regolamento del consiglio, annuncia il risultato delle votazioni con l’assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l’ordine della  seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l’espulsione dall’aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, impedendo il regolare svolgimento della seduta, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

 

ART. 26

(composizione dei gruppi consiliari)

 

            1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

            2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere o da due consiglieri, purché il consigliere sia l’unico rappresentante o i due consiglieri siano gli unici rappresentanti di una lista che ha ottenuto un solo seggio o due seggi.

            3. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando immediata comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale dell’elezione e di eventuali variazioni intervenute.

            4. Nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda ad eleggere un capogruppo e fino alla comunicazione dell’avvenuta elezione ai sensi del comma 3, è considerato capogruppo il consigliere anziano di ogni gruppo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 23.

 

 

ART. 27

(conferenza dei capigruppo)

 

            1. La conferenza dei capigruppo è formata dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede e dai capigruppi consiliari.

            2. Il regolamento determina le funzioni e i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l’organizzazione.

 

ART. 28

(commissioni consiliari)

 

            1. Il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti e speciali con compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del consiglio e di verifica  dello  stato di attuazione di piani e programmi o per l'esame di specifici problemi.

            2. Il regolamento del consiglio disciplina il procedimento di nomina delle commissioni consiliari in seno al consiglio e nel rispetto del criterio di proporzionalità tra gruppi consiliari e ne determina le competenze, l'organizzazione e le forme di pubblicità.

3. In ogni caso dovrà essere attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari, eventualmente costituite, aventi funzioni di controllo o di garanzia.

 

 

ART. 29

(spese per propaganda elettorale)

 

            1. Il deposito delle candidature collegate alle liste deve essere accompagnato dalla dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale cui candidati e liste intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

            2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che, a cura degli stessi, dovrà essere depositato nella segreteria comunale entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.


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