Contenuto | Fatture in formato elettronico L’articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015 i Comuni potranno ricevere fatture solamente in formato elettronico.
Nella fattura dovranno essere riportati i seguenti codici: a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. c) il numero della Determina del Responsabile e dell’impegno di spesa d) il codice ufficio della Pubblica amministrazione destinataria di fattura elettronica: - per il Comune di Malo è OOFE8G – nome ufficio: COMUNE DI MALO Tale codice può essere reperito anche consultando l’Indice della PA. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2. (art. 25 c. 3 D.L. n. 66/2014, convertito e succ . modificato) Si ricorda altresì che ai sensi di legge (art. 1, comma 629, lett.) b - L. 190/2014 e segg.) la fattura deve riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”(split Payment) Data ultimo aggiornamento: 13/01/2025 |