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27/03/2006 - Con la
sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha affermato
che è obbligatorio dare comunicazione allo sportello unico, in caso di
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni da effettuarsi nelle zone
sismiche.
Il caso esaminato riguarda
la costruzione di una tettoia ad una falda con pilastri in quadratini di
ferro saldati a piastre di ferro infisse al massetto di calpestio, senza
la preventiva autorizzazione del genio civile in una zona dichiarata
sismica.
Richiamando gli articoli 93
e 94 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), la Corte chiarisce
che la normativa "non distingue tra opere interne ed opere esterne,
ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o
sopraelevazione".
Quindi, - concludono i
giudici - "sia in base alla disciplina attuale, che a quella
previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di
semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere
preventivamente denunciato all’ufficio tecnico, al fine di consentire i
dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia
di costruzione in zone sismiche".
In precedenza la Cassazione
aveva affermato che anche la costruzione di una struttura di piccole
dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta
dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione,
deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del
1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i
lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999) |