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Obbligo della comunicazione per i lavori in zona sismica: vanno denunciate costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni

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27/03/2006 - Con la sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha affermato che è obbligatorio dare comunicazione allo sportello unico, in caso di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni da effettuarsi nelle zone sismiche.

Il caso esaminato riguarda la costruzione di una tettoia ad una falda con pilastri in quadratini di ferro saldati a piastre di ferro infisse al massetto di calpestio, senza la preventiva autorizzazione del genio civile in una zona dichiarata sismica.

Richiamando gli articoli 93 e 94 del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), la Corte chiarisce che la normativa "non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione".

Quindi, - concludono i giudici - "sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche".

In precedenza la Cassazione aveva affermato che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999)

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