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Eccesso di velocità

Domanda:
salve ringrazio in anticipo per la risposta.
Nei giorni scorsi (16/12/03) mi è giunta una contestazione per violazione dell'art. 142/9 del d. lgs 30/4/92 n. 285 riferita ad un eccesso di velocità effettuato con la mia auto il giorno 7/9/2003 presso la strada statale 106 km 435.500 . premetto che quel giorno io e i miei familiari eravamo effettivamente in viaggio in quel tratto .
Il problema giunge dal fatto che il limite era di 50 km/h e la mia auto viaggiava a km/h 111 quindi la pena prevista in base al verbale da me ricevuto e compilato dai vigili di ***** il giorno 11/12/03 è la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria prevista è la sospensione della patente per un tempo da un mese a tre mesi, + la multa. la situazione è questa sicuramente la violazione c'è stata ma ne io ne i presenti nell'auto sappiamo chi di noi guidasse in quel tratto di strada dato che il viaggio era lungo (1200 km circa) ci alternavamo spesso alla guida come facciamo a sapere chi di noi deve avere la patente sospesa? e per quanto tempo? tutti noi abbiamo la patente a pieni punti quindi possibile che con la sottrazione di soli dieci dobbiamo avere anche la sospensione? stiamo provvedendo a farci mandare la foto per vedere se si capisce chi guida ma se nn si dovesse capire? che si fa? chiedo scusa per il testo estremamente lungo ma ho voluto essere preciso Grazie

Risposta:
L'art. 142 commi 1 e 9 prevede, a parte la sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, nel caso che la violazione sia commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni la sospensione della stessa sarà da tre a sei mesi (spetta alla Prefettura decidere quanto). In questo caso esiste l'obbligo di comunicare entro il tempo prescritto nel verbale chi si trovava alla guida al momento del rilevamento della velocità, o comunque comunicare di non esserne a conoscenza. Senza alcuna comunicazione le sarà inviato a casa un ulteriore verbale in base all'art. 180 comma 8 del C.d.S. per non avere ottemperato all'invito rivoltogli con la contestazione del verbale relativo alla contestazione dell'art. 142 commi 1 e 9.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti alla mancata comunicazione dei dati del conducente i punti verranno sotratti al proprietario dell'auto.




Polizia municipale Malo , 28/01/2004
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