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Statuto comunale

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 FINALITA'
1. La città di Malo, Comune della Repubblica Italiana, si vale della autonomia assicuratale dalla Costituzione e dalla legge per perseguire i propri fini istituzionali e svolgere la propria attività, tesa a promuovere il benessere dei cittadini, lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato e della Regione Veneto.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE E FORME COLLABORATIVE
1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obbiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia; promuove la creazione di consorzi con altri Comuni; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

ART. 3 SERVIZI SOCIALI E PATRIMONIO CULTURALE
1. Il Comune promuove per tutta la popolazione il godimento dei servizi sociali; favorisce altresì ogni iniziativa idonea a sviluppare l'integrazione delle varie componenti della comunità.
2. Il Comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale.
3. Il Comune, nell'ambito dell'azione programmatoria di cui all'articolo 2, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

ART. 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICA ECOLOGICA E PATRIMONIO PAESSAGGISTICO E NATURALE
1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire, reprimere ed eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.

ART. 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE
1.Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del terziario e promuove l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore.

ART. 6 PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACESSO ALLE STRUTTURE
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.
4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle proprie strutture, con le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 7 STEMMA E GONFALONE
1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.

TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ART. 8 RAPPORTI TRA COMUNE E FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune istituisce l'albo delle formazioni associative.
2. Il regolamento disciplina la formazione dell'albo e determina i requisiti per l'iscrizione.
3. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative, così come individuati ai sensi del comma 2, che operano nei settori dell'assistenza, dell'educazione sanitaria, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente, del turismo, della promozione delle attività economiche, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di cui al comma 3, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
5. Il Comune consulta i soggetti di cui al comma 3, nonchè le organizzazioni di categoria, attraverso questionari o audizioni dei loro rappresentanti da parte della giunta o delle competenti commissioni consiliari, o per il tramite di consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

ART. 9 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTIVI
1. Le consulte frazionali o di quartiere costituiscono organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.
2. La consulta economica costituisce organismo di partecipazione delle categorie produttive all'Amministrazione comunale.
3. Le commissioni comunali costituiscono organismi consultivi del Comune nelle materie ad esse assegnate.
4. La nomina delle commissioni e delle consulte spetta al sindaco salvo diverse disposizioni di legge. Deve essere assicurata in ogni caso la presenza di rappresentanti della minoranza.
5. Il regolamento ne disciplina la composizione, il procedimento di istituzione e di nomina e le competenze.

ART. 10 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 11 CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare nel procedimento di adozione degli atti di esclusiva competenza locale forme di consultazione della popolazione attraverso questionari, sondaggi, indagini che coinvolgano l'intera cittadinanza o parte di essa; la consultazione è promossa dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari o su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi, ad atti normativi, ad atti di programmazione e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.

ART. 12 ASSEMBLEE GENERALI DELLA POPOLAZIONE
1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di propria competenza, pubbliche assemblee. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di un adeguato numero di elettori come individuato dal regolamento, nel qual caso sono tenute entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.
2. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Comune anche su richiesta di un adeguato numero di elettori di ciascuna zona come fissato dal regolamento.
3. Il luogo, la data, I'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della popolazione mediante avvisi murali da affiggersi almeno cinque giorni prima della riunione.

ART. 13 AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE
1. Le istanze, le petizioni, le proposte di cittadini singoli o associati sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il sindaco, la giunta comunale o il direttore generale rispondono alle istanze, alle petizioni, alle proposte di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.
3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza, anche attraverso le commissioni, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento, e comunque non oltre centoventi giorni.
4. Alle proposte di cui al presente articolo non si applica la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti.

ART. 14 ACCESSO AI DOCUMENTI
1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

CAPO II
REFERENDUM CONSULTIVO, ABROGATIVO E PROPOSITIVO

ART. 15 TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO
1. L'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi abrogativi e propositivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie: a) documento programmatico preliminare della giunta comunale nella sua globalità; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone; c) personale del Comune; d) regolamento del consiglio comunale; e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi; g) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti; h) atti relativi a procedimenti amministrativi già iniziati e comunque provvedimenti di impegno di spesa o provvedimenti che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi; i) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in diverse zone del Comune.

ART. 16 COMITATO PROMOTORE
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'articolo 15, i promotori del referendum, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi al segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione del quesito o dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

ART. 17 GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA'
1. Una commissione comunale per il referendum composta dal segretario comunale e da due esperti scelti secondo le modalità previste dal regolamento, giudica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 15 e 16, comma 2.
2. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.
3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'articolo 16, 2° comma, la commissione invita il comitato promotore a riformularli nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

ART. 18 RACCOLTA DELLE FIRME
1. La raccolta delle firme, autenticate dal segretario comunale o dai suoi delegati, deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19 VERIFICA DELLE FIRME
1. La commissione di cui all'articolo 17 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino, il numero indicato all'articolo 15.
2. Se il referendum può avere luogo, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore ai sessanta giorni, né superiore ai centoventi giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione.

ART. 20 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
1. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione iscrive all'ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo.

ART. 21 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'articolo 19, comma 2, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, la sospensione del referendum in caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali o referendum regionali o nazionali.

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